IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista   la   legge   4  dicembre  1956,  n.  1404,  concernente  la
soppressione e la liquidazione degli enti di diritto  pubblico  sotto
qualsiasi  forma  costituiti  e  soggetti  a  vigilanza dello Stato e
comunque interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,  con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato   denominato
Ispettorato  generale  per  gli  affari  e la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  29  aprile  1977,
che  individuava  le  casse  di  soccorso per il personale dipendente
delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte
all'erogazione  dell'assistenza  sanitaria  da  sopprimere  ai  sensi
dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386;
  Visto  il  3  comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349,
concernente la liquidazione  di  enti,  fondi  e  casse  mutue  anche
aziendali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  gennaio  1978, concernente la
nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;
  Visto l'art. 77 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  che  ha
fissato  alla  data  del  30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni
commissariali;
  Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del
30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;
  Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;
  Accertato che le operazioni di liquidazione della Cassa di soccorso
dell'Azienda consorziata interprovinciale  trasporti  (A.C.I.T.)  del
Consorzio  ferrotranviario  Pisa-Livorno di Pisa sono state ultimate,
per cui,  a  norma  dell'art.  13  della  legge  n.  1404/1956,  puo'
dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo;
  Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione
liquidatoria  di  cui  trattasi,  dai  quali  risulta un avanzo di L.
1.002.439.555;
  Atteso che per l'avanzo finale  di  liquidazione  non  e'  prevista
alcuna specifica destinazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso dell'Azienda
consorziata   interprovinciale  trasporti  (A.C.I.T.)  del  Consorzio
ferrotranviario Pisa-Livorno di Pisa e' chiusa a tutti gli effetti.